Al fine
di contrastare le frodi in ambito di IVA comunitaria, è stato istituito un
nuovo obbligo a cui occorre prestare attenzione.
è stata
prevista la necessità, per i titolari di partita IVA che intendono vendere e/o
acquistare beni in ambito comunitario, di manifestare detta volontà nella
dichiarazione di inizio attività (richiesta di attribuzione di partita IVA) e,
per coloro che sono già in possesso di partita IVA, l’obbligo di manifestare la
volontà di cedere o acquistare beni nell’ambito degli altri 26 Stati della UE,
presentando istanza in carta libera ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Nulla
devono fare i contribuenti che hanno già posto in essere operazioni
intra-comunitarie negli anni 2009 e 2010 ed hanno adempiuto agli obblighi
dichiarativi, ovvero presentazione dei modelli Intrastat e dichiarazioni IVA.
Nessun
obbligo neppure per coloro che prestano servizi, o per coloro che volessero
acquistare servizi in ambito comunitario, la norma si riferisce solo allo
scambio di merci.
Riassumendo:
·
coloro
che hanno presentato almeno un elenco Intra di acquisto o cessione di beni o di
servizi, nel biennio 2009-2010, e coloro che avendo iniziato l’attività dopo il
31/05/2010 hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni
intra-comunitarie, sono automaticamente inseriti nel sistema Vies (anagrafe
delle partite Iva comunitarie) e sono autorizzati a cedere e acquistare beni
nel territorio della Comunità Europea;
·
coloro
che sono in possesso di partita IVA ma non hanno effettuato scambi comunitari
nell’ultimo biennio (e quindi non hanno presentato almeno un modello Intrastat)
e coloro che avendo iniziato l’attività dopo il 31/05/2010 non hanno espresso,
nella nuova modulistica, l’intenzione di effettuare operazioni
intra-comunitarie, se vorranno mantenere
la possibilità di vendere o acquistare beni nel territorio degli altri paesi
membri della UE dovranno presentare domanda in carta libera ad un ufficio
dell’Agenzia delle Entrate.
Il
divieto di effettuare operazioni intra-comunitarie per coloro che non sono
iscritti nel sistema Vies scatta dal 28 febbraio 2011, quindi coloro che
sarebbero esclusi perché non hanno effettuato scambi nel 2009 e 2010 hanno
tempo fino al 29/01/2011 per presentare istanza di adesione; l’iscrizione
infatti è automatica decorsi 30 giorni (per effetto del silenzio-assenso) salvo
esplicito e motivato diniego dell’amministrazione finanziaria.
Per
l’istanza in carta libera si può utilizzare il seguente fac-simile:
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Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio di_________
Il sottoscritto
, nato a , il …/…/…, residente
a (...), in
via n°…, avente C.F.:
, nella sua
qualità di titolare/legale rappresentante della impresa
individuale/società
"………………" con sede in
……… (…) via ………, C.F.
e n. di iscrizione al
Registro Imprese di , P.IVA: ,
Dichiara
di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo
II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi:
- € ……………..,.. (acquisto di beni)
- € ……………..,.. (cessione di beni)
La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi
previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.
2010/188376 del 29 dicembre 2010.
A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata
presentata anteriormente/posteriormente alla data del 31 maggio 2010.
(luogo e data)
Società/Impresa
individuale
(Legale rappresentante/Titolare)
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