Brutte notizie per chi effettua
compensazioni di crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti (anch’essi
erariali) iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di importo superiore a 1.500
euro.
L’art. 31 del Dl. 78/2010 prevede
in questi casi una sanzione pari al 50% dell’importo compensato.
Vediamo di analizzarne alcuni
aspetti, segnalando che molte questioni non sono ancora state risolte.
La norma fa riferimento alle solo
imposte erariali, ovvero debiti e crediti che nel modello F24 vanno nella
sezione erario: Irpef, Ires, IVA ... quindi nessuna conseguenza se i ruoli sono
relativi a tributi locali (es. ICI), contributi previdenziali (INPS dipendenti,
artigiani, commercianti, gestione separata), premi Inail e altri ruoli come
violazioni al codice della strada, ecc.. nessuna conseguenza anche per l’utilizzo
in compensazione di crediti non erariali, per esempio verso Inps, Inail, ecc..
Il divieto scatta se le somme
(erariali) iscritte a ruolo sono maggiori di 1.500 euro, non sono state pagate,
e sono decorsi i 60 giorni dalla notifica, ovvero sono scadute.
Non dovrebbero esserci
conseguenze se la cartella è stata impugnata (ricorso in commissione), o se le
somme iscritte a ruolo sono oggetto di rateizzazione; diversi altri aspetti
sono ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.
La
disposizione avrebbe dovuto coordinarsi con altre misure molto attese e più
volte richieste dalle imprese: la
possibilità (prevista nella manovra estiva ma ancora in attesa di attuazione)
di compensare crediti erariali con debiti iscritti a ruolo per medesimi tributi
(quindi compensazione con il concessionario), e quella di compensare i debiti
verso la pubblica amministrazione, anche per altri ruoli, con i crediti, anche
di natura commerciale, eventualmente vantati nei confronti di regioni e altri
enti locali (come il SSN).