31/12/2010

Compensazione crediti in presenza di cartelle esattoriali non pagate
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Brutte notizie per chi effettua compensazioni di crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti (anch’essi erariali) iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro.

L’art. 31 del Dl. 78/2010 prevede in questi casi una sanzione pari al 50% dell’importo compensato.

Vediamo di analizzarne alcuni aspetti, segnalando che molte questioni non sono ancora state risolte.

La norma fa riferimento alle solo imposte erariali, ovvero debiti e crediti che nel modello F24 vanno nella sezione erario: Irpef, Ires, IVA ... quindi nessuna conseguenza se i ruoli sono relativi a tributi locali (es. ICI), contributi previdenziali (INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata), premi Inail e altri ruoli come violazioni al codice della strada, ecc.. nessuna conseguenza anche per l’utilizzo in compensazione di crediti non erariali, per esempio verso Inps, Inail, ecc..

Il divieto scatta se le somme (erariali) iscritte a ruolo sono maggiori di 1.500 euro, non sono state pagate, e sono decorsi i 60 giorni dalla notifica, ovvero sono scadute.

Non dovrebbero esserci conseguenze se la cartella è stata impugnata (ricorso in commissione), o se le somme iscritte a ruolo sono oggetto di rateizzazione; diversi altri aspetti sono ancora in attesa di chiarimenti ufficiali.

La disposizione avrebbe dovuto coordinarsi con altre misure molto attese e più volte richieste dalle imprese:  la possibilità (prevista nella manovra estiva ma ancora in attesa di attuazione) di compensare crediti erariali con debiti iscritti a ruolo per medesimi tributi (quindi compensazione con il concessionario), e quella di compensare i debiti verso la pubblica amministrazione, anche per altri ruoli, con i crediti, anche di natura commerciale, eventualmente vantati nei confronti di regioni e altri enti locali (come il SSN).


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