Con provvedimento del 22/12/2011
l’Agenzia delle Entrate scioglie il dubbio sull’applicazione della ritenuta
d’acconto ai “nuovi” minimi.
In considerazione dell’aliquota
di vantaggio, pari al 5%, prevista per i soggetti che potranno beneficiare del
nuovo regime l’Agenzia ha deciso che non verrà applicata alcuna ritenuta sui
compensi erogati a questi soggetti, che sarebbero altrimenti sempre a credito
d’imposta.
Nessuna ritenuta sarà applicata
anche nel caso di imprese rientranti nel nuovo regime, ad esempio agenti o
imprese per lavori nei condomini.
I “nuovi minimi” dovranno
rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che sono soggetti ad
imposta sostitutiva.