Dal periodo dimposta 2011,
quindi con la prossima dichiarazione, coloro che detengono attività finanziarie
o immobili allestero saranno tenuti al pagamento di una nuova imposta prevista
dagli art. 18 e 19 del primo decreto Monti.
Limposta è dovuta dalle sole
persone fisiche residenti in Italia, con esclusione di società ed enti
collettivi.
Sono previste due aliquote:
a) 1
per mille (0,1 %) per le attività finanziarie : conti correnti, azioni, quote
di società, obbligazioni e polizze assicurative; limposta sarà del 1 per mille
per il 2011 e 2012, e del 1,5 per mille dal 2013.
b) 7,6
per mille (0,76 % come per lIMU) per gli immobili posseduti allestero; limposta
è proporzionata alla quota di possesso e ai mesi dellanno (come per lICI si
comprende il mese in cui il possesso è superiore a 14 giorni).
Dalle imposte per i beni immobili
e le attività finanziarie posseduti allestero si potrà dedurre un credito dimposta
pari alleventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero.
Nessuna imposta è prevista per i
beni mobili non costituenti attività finanziarie (barche, quadri, gioielli
)
eventualmente detenuti allestero.
* Con il D.L. 16 DEL 02/03/2012, Art. 8, comma 16, lett. e) è
stata introdotta una soglia di esenzione pari a 200,00 euro.
In pratica l’imposta non è dovuta per importi
inferiori a 200,00 € al lordo, però, dell’eventuale credito per patrimoniale estera.
Esempi:1) imposta calcolata 190,00: versamento non
dovuto;
2) imposta calcolata 240,00 – credito per patrimoniale
estera 80,00 =imposta netta 160,00: il versamento è dovuto anche se inferiore a
200,00 euro.