12/04/2011
La Cedolare secca sui redditi di locazione
La cedolare secca è un sistema di
tassazione alternativo
all’IRPEF, esercitabile su opzione, per
le persone fisiche che
concedono in locazione immobili ad
uso abitativo.
Sono pertanto escluse da tale regime fiscale le locazioni ad uso
abitativo
effettuate nell’esercizio d’impresa/arti e
professioni o da enti non
commerciali.
Per poter
tassare i redditi da locazione con
l’imposta sostitutiva “cedolare secca”, i
soggetti interessati dovranno non
solo fare apposita opzione, ma dovranno anche comunicare
all’inquilino, con
lettera raccomandata la volontà di aderire a tale
regime. Questa
comunicazione dovrà avvenire prima della scelta,
a pena di inefficacia,
e includerà la rinuncia, da parte del
locatore, all’aggiornamento
del canone, inclusa la variazione ISTAT, per
tutta la durata
dell’opzione.
La persona
fisica che opta per la cedolare secca
applicherà al canone di locazione annuo stabilito dalle
parti nel contratto, in
misura integrale, quindi senza l’abbattimento del 15%
previsto dalla vecchia
tassazione, la percentuale del:
· 21%,
per i contratti di locazione diversi da
quelli a canone concordato;
· 19%,
per i contratti a canone concordato,
relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione
abitativa.
La cedolare
secca può essere applicata anche ai
contratti di locazione per i quali non è previsto
l’obbligo di registrazione
(tipicamente quelli turistici, inferiori ai 30 giorni).
Tale
imposta sostituirà non solo l’Irpef e le
relative addizionali, ma anche l’imposta di bollo e
l’imposta di registro sul
contratto di locazione e sulle risoluzioni e proroghe.
Resta fermo
l’obbligo di:
·
presentazione
della dichiarazione dei redditi;
·
registrazione
del contratto, che assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione.
La cedolare
secca dovrà essere versata entro il
termine previsto per il pagamento dell’imposta sui redditi
delle persone
fisiche. Al riguardo è previsto anche un acconto sulla
cedolare secca, dovuto
nella misura dell’85% per l’anno 2011, e del 90%
per l’anno 2012 e i
successivi.
L’acconto
per il 2011 andrà
calcolato e versato anche per i contratti in corso,
non soggetti a
registrazione, e per i quali il contribuente sceglierà la
cedolare secca nella
dichiarazione 2012 per il 2011.
Le eventuali
imposte di bollo e di registro già
pagate non sono rimborsabili.
Pesanti
sanzioni per gli affitti in nero
Sono previste
nuove e pesanti sanzioni
applicabili in caso di omessa registrazione del contratto e in caso di
omessa o
insufficiente dichiarazione del reddito da locazione.
Nel caso in
cui il reddito derivante dalla
locazione di immobili ad uso abitativo non venga dichiarato, oppure
venga
indicato in misura inferiore rispetto a quella effettiva, si applicano
le
seguenti sanzioni:
·
dal
240% al 480% dell’imposta dovuta, in caso di
omessa indicazione;
·
dal
200% al 400% dell’imposta dovuta, in caso di
indicazione in misura inferiore rispetto a quella effettiva.
Invece, ai
contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo che non sono stati registrati entro
il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
·
la
durata della locazione è pari a 4 anni a
decorrere dalla data di registrazione;
·
dalla
data della registrazione il canone annuo
ammonta al triplo della rendita catastale adeguato, a partire dal
2° anno, con
l’aggiornamento ISTAT.
Se il
contratto prevede un canone inferiore si
applica comunque il canone stabilito dalle parti.
Queste
disposizioni si applicano
anche nel caso in cui:
·
il
contratto registrato indichi un canone
inferiore rispetto a quello percepito;
·
la
registrazione riguardi un contratto di
comodato fittizio;
a
meno che la registrazione venga
effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
sul
federalismo.
Conviene ?
Salvo
casi particolari sembra
proprio di sì.
Secondo
un articolo de Il Sole 24 ore del 9
aprile 2011, con
il canone a libero mercato (imposta sostitutiva del 21%) la
cedolare secca è
sempre la scelta conveniente; con il canone concordato la
convenienza è per
redditi superiori a 28.000 euro (il canone concordato prevede
già una
diminuzione dell’Irpef).
Restano
imponderabili
fattori quali l’aggiornamento Istat (che è in
funzione dell’inflazione) e che
viene meno con l’opzione per la cedolare, e fattori personali
come detrazioni
e deduzioni fiscali che possono diminuire soltanto la tradizionale
imposta
Irpef ma non hanno effetto sulla cedolare secca.
Per
essere ancora più chiari le
imposte sostitutive convengono maggiormente a coloro i quali hanno
altri
redditi soggetti ad Irpef
(come
pensioni, redditi di lavoro dipendente o di partecipazione) che
consentono di
non perdere l’abbattimento dell’imponibile
complessivo per effetto di oneri
deducibili, e l’abbattimento dell’irpef permesso da
oneri detraibili; in questi
casi l’assoggettamento alla cedolare secca di un reddito da
locazione che
sconterebbe un’aliquota marginale superiore è
sicuramente vantaggioso.
Casi
da valutare possono
ipotizzarsi per coloro che godono in questi anni di consistenti
detrazioni per
effetto di lavori di ristrutturazione o di risparmio
energetico (36% o 55%)
che già permettono di diminuire o annullare
l’imposizione Irpef; in questi casi
la scelta sarebbe controproducente in quanto si pagherebbe per intero
la
cedolare secca e si perderebbero le detrazioni per incampienza
d’imposta Irpef.
L’opzione
Per
i nuovi contratti l’opzione
deve essere fatta on
line con un apposito software o, in alcuni delimitati casi
(per esempio più
di 3 proprietari o conduttori) presentando un apposito
modello cartaceo; per i contratti il cui termine di
registrazione scade tra
il 7 aprile e il 6 giugno 2011 l’opzione può
essere esercitata entro il 6
giugno 2011.
Per
i contratti in corso
l’opzione potrà essere esercitata nella
dichiarazione 2012 per i redditi 2011,
ma sarà necessario versare l’acconto della
cedolare secca già da giugno 2011 e
ricalcolare l’acconto Irpef 2011 non considerando il reddito
soggetto a
cedolare.
L’opzione
vincola il
locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per
l’intero
periodo di durata del contratto o della proroga o per il
residuo periodo nei
casi in cui l’opzione viene esercitata per le
annualità successive.
Il
locatore ha però la facoltà di revocare
l’opzione
durante ciascuna annualità
contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata
l’opzione.
La
revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per
il pagamento
dell’imposta di registro relativa
all’annualità di riferimento e obbliga al
versamento della stessa imposta.
Resta
salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle
annualità successive.
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