16/02/2015
Nuovi casi in cui si applica il "reverse charge"
Il reverse charge, o in italiano inversione contabile,
prevede lapplicazione dellIVA da parte del cliente, e la non esposizione
dellIVA in fattura da parte del prestatore.
Dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto l'articolo 17,
comma 6, lettera a-ter), Dpr n. 633/72 , esso stabilisce che il reverse
charge si applica anche «alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici».
La norma estende il reverse charge ad alcune tipologie di
servizi relativi a edifici. Si nota innanzitutto che non è prevista alcuna limitazione
ai rapporti di subappalto, quindi linversione contabile si applica sempre,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Altro punto fermo è
rappresentato dal fatto che vi rientrano solo (determinate) prestazioni di
servizi, e quindi non le cessioni di beni, anche con posa in opera. La norma
fornisce un elenco di prestazioni che, in alcuni casi, non sono facilmente
identificabili. Tutte le prestazioni devono però essere relative ad edifici.
Il
reverse charge si applica:
-
prestazioni
di pulizia di edifici, sia di interni che di esterni
-
installazione di impianti elettrici,
idraulici (gas, acqua e fognatura), condizionamento, antifurto, antincendio,
anche previa rimozione di impianti già esistenti
-
demolizione di edifici, o parti di
essi, che consistono, di fatto, nella rimozione o smantellamento di strutture
preesistenti
-
lavori di completamento, nei quali
rientrano le attività che contribuiscono alla finitura di una
costruzione (posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura, lavori di
rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali come
parquet, moquette, carta da parati, levigatura di pavimenti, carpenteria per
finitura e di isolamento acustico). Dovrebbe rientrare la pulizia di nuovi
edifici dopo la costruzione.
Il
reverse charge non si applica
-
prestazioni verso privati
-
prestazioni verso condomìni (non soggetti
passivi)
-
prestazioni
rese da professionisti (consulenze)
-
cessione con posa in opera: da qui la
necessità di distinguerla da prestazioni di appalto o di mera posa in opera. In
base agli orientamenti della Corte di Giustizia Ue, il primo requisito da
verificare perché si abbia cessione con posa in opera è la prevalenza
(economica) del dare rispetto al fare. Conta però anche la volontà delle
parti. In caso di dubbi, andrebbero considerati anche altri aspetti quali
quelli correlati alle garanzie offerte e alle responsabilità del
cedente/prestatore. Ad esempio, si ha vendita con posa in opera quando si
provvede alla mera sostituzione di una caldaia.
L'applicazione
del reverse charge è incerta e per il momento sconsigliata (salvo
diversa futura interpretazione)
-
installazione
di impianti di illuminazione stradale perché non relativi ad «edifici»
-
manutenzioni, in quanto non espressamente richiamate
-
prestazioni
che rientrano tra quelle di completamento di edifici, in fase di realizzazione
o meno di questi ultimi
-
prestazioni
di pulizia di strade, piazzali, piscine, cisterne in quanto non relative
a «edifici»;
-
i
servizi di raccolta di rifiuti da demolizione e di disinfezione e
disinfestazione di edifici, in quanto non rientranti nel concetto di «pulizia»;
installazione nei cantieri di edifici, prefabbricati
o di strutture anche di natura temporanea
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