28/03/2015
Circolare 14/E del 27 marzo 2015 chiarimenti sul nuovo reverse charghe in edilizia
La circolare non è breve. Ho cercato
di fare una sintesi dei concetti fondamentali che devono essere conosciuti ed
applicati d’ora in avanti.
L’Agenzia delle Entrate, con
circolare 14/E del 27 marzo 2015, ha fornito le prime indicazioni in merito all’ampliamento
del regime IVA dell’inversione contabile alle prestazioni di pulizia,
demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici.
Prima di una più dettagliata
disamina diciamo subito che nella circolare la definizione di “installazione di impianti” è stata estesa a “manutenzione
e riparazione di impianti” confermando l’abitudine dell’Agenzia a “legiferare”
oltre che ad interpretare per mezzo delle proprie circolari.
Alcuni avevano pertanto
indovinato quello che sarebbe stato l’orientamento dell’Agenzia, mentre altri,
tra cui il sottoscritto, pur immaginando molto probabile l’estensione
interpretativa si sono limitati, nell’attesa della circolare, al dettato
letterale normativo.
D’altro canto, come di consueto, la
circolare conclude richiamando la “clausola
di salvaguardia” in base alla quale, in presenza di profili di
incertezza e in assenza di chiarimenti, sono fatti salvi eventuali comportamenti
difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare.
In altre parole la mancata
applicazione del reverse charge, o la sua errata applicazione, non comportano
sanzioni fino al 27 marzo, mentre dalla data odierna occorre applicare la
nuova disciplina così come descritta nella circolare, e di cui cerchiamo di
dare una sintesi.
Dal 1 gennaio 2015 in aggiunta
alla ormai consolidata disciplina prevista dall’Art. 17, sesto comma, lettera
A, del DPR 633/1972 che prevede l’applicazione dell’inversione contabile alle
prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, è
stato introdotta la lettera a-ter che amplia l’applicazione dell’inversione
contabile alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e
completamento degli edifici.
In sintesi le condizioni per l’applicazione
del vecchio e nuovo regime:
1)
Art. 17, sesto comma, lettera A, del DPR 633/1972 (vecchio ma ancora in essere)
- prestazioni
di servizi rese nel settore edile
- necessario
il subappalto o prestazione d’opera
- entrambi i
soggetti devono svolgere attività classificate (o classificabili) nel settore F
dell’Ateco, ovvero costruzioni, in pratica con codice attività che inizi con
41, 42 o 43.
2)
Art. 17, sesto comma, lettera A-ter, del DPR 633/1972 (nuovo)
-
si applica a qualsiasi tipologia contrattuale
(non è più limitato al subappalto o a prestazione d’opera)
-
indipendentemente dal codice attività dei
soggetti coinvolti, con
esclusione naturalmente dei consumatori finali e dei condomini, come
per il precedente regime, in quanto soggetti non tenuti agli obblighi IVA, e
quindi impossibilitati a riversare l’IVA all’erario.
N.B. non sono soggetti ad applicare il regime dell’inversione
contabile nelle fatture emesse i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi, i quali emettono fatture in “franchigia
da IVA”, mentre gli stessi soggetti minimi, qualora acquistino beni o servizi
in regime di reverse charge, saranno tenuti ad assolvere l’imposta
secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione,
dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Ulteriori precisazioni fornite
dalla circolare:
le prestazioni cui si applica il
nuovo regime del reverse charge devono essere riferite ad “edifici”, l’Agenzia
fornisce la seguente definizione di
edifici:
sono tali le costruzioni e i
fabbricati, sia ad uso abitativo che strumentali, compresi quelli di nuova
costruzione, nonché le parti di essi (ad esempio singolo locale di un
edificio). Sono compresi gli edifici in corso di costruzione.
Non sono ricompresi:
-
terreni, parti del suolo
-
parcheggi
-
piscine
-
giardini, etc.
Salvo che
questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio come ad
esempio piscine collocate su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici
collocati sui tetti, etc.
Il reverse charge non si applica alle prestazioni
di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.
Vediamo ora nel dettaglio a quali
prestazioni si applica la nuova previsione di inversione contabile prevista
dall’Art. 17, sesto comma, lettera A-ter,
del DPR 633/1972:
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI
Relativamente ai servizi di pulizia l’unica
condizione richiesta è che siano relativi ad edifici, quindi anche i
servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio
di professionisti. La circolare fa sempre riferimento alle definizioni presenti
nella classificazione ATECO, ed individua per la pulizia i codici 81.21.00
pulizia generale (non specializzata) di edifici; e 81.21.02 altre attività di
pulizia (pulizia dall’esterno, pulizia di vetrate, camini, condotti di
ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi).
Devono intendersi escluse
dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di
pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto
non rientranti nella nozione di edifici.
DEMOLIZIONE,
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
Per dettagliare le prestazioni in questione l’Agenzia fa esplicito riferimento
alle definizioni elencate nelle voci della tabella ATECO 2007:
Demolizione
43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad
edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione);
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in
edifici o in altre opere di costruzione;
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa
manutenzione e riparazione);
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi
quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di
ascensori e scale mobili;
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
43.29.09 Altri lavori di costruzione e
installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Completamento di
edifici
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e
simili.
N.B. La posa in opera di “arredi”
deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad
edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori
(limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
n.c.a. “completamento di edifici”.
Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel
rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i
servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del reverse charge.
La circolare ritiene, invece, che debbano
essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di
servizi relative alla preparazione del cantiere, in quanto le stesse non sono
riferibili alla fase del completamento, bensì a quella preparatoria alla
costruzione.
Infine in presenza di un unico contratto, comprensivo di una
pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione
contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità
ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando
le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
In un passaggio finale la circolare individua una casistica cui
non si applicherà l’inversione contabile: “Tuttavia, stante la complessità
delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni
sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento
all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni
soggette a reverse charge ai
sensi della lettera a-ter) –
avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro,
di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
In una logica di
semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni
riconducibili alla lettera a-ter),
trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.
Così, ad
esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di
un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non
si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo
l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l’IVA secondo le
modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.”
Ulteriori precisazioni:
Con riferimento, invece, al caso di attività di costruzione di un
edificio continua ad applicarsi il meccanismo del reverse charge solo in
presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un
appaltatore, ai sensi del disposto della lettera a) dell’articolo 17,
sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Devono ritenersi escluse dal reverse
charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai
fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché
la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
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