28/06/2017
D.L. 50/2017 - Split Payment a perimetro allargato
Brevi cenni sulle principali misure introdotte dal decreto
legge n. 50 del 24 aprile 2017 (cosiddetto DEF) convertito con modificazioni
nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 che ha trovato la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 23 giugno, entrando definitivamente in
vigore.
Il DL 50/2017 nasce su pressione della UE di apportare
correzioni all'andamento della finanza pubblica nazionale, tale premessa ha una
sola conseguenza: tutte le misure introdotte comportano maggior gettito per
l'Erario ed impattano, di conseguenza, sulla liquidità dei contribuenti, in
misure che possono variare a seconda delle situazioni.
Estensione dello
Split Payment
Per evitare le momentanee amnesie che colpivano alcuni
fornitori della Pubblica Amministrazione, già dal 2015 è stato introdotto il
cosiddetto split payment. In pratica accadeva che lo Stato pagava beni e
servizi soggetti ad IVA ma non tutta l'IVA veniva poi riversata all'Erario da
coloro che l'avevano incassata. Dal 1 gennaio 2015 le fatture alla P.A. sono
soggette alla scissione dei pagamenti, ovvero, pur esponendo l'IVA vengono
pagate per il solo imponibile, mentre l'IVA invece che pagata al fornitore viene
versata direttamente all'Erario da parte delle amministrazioni pubbliche
(scuole, ministeri, ecc..).
Dal momento che alla P.A. (dal 31 marzo 2015) è obbligatorio
fatturare per mezzo della fattura elettronica, abbiamo associato la fattura
elettronica allo split payment, con una eccezione: le fatture che espongono
la ritenuta d'acconto, ovvero quelle dei professionisti. Essendo questi
soggetti già incisi dal prelievo della ritenuta d'acconto Irpef li si era
tenuti fuori dall'applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti).
La misura ha funzionato così bene, consentendo all'Erario di
recuperare qualche miliardo di maggiori entrate connesse all'IVA, che dal 01 luglio 2017 il perimetro di
applicazione dello split payment comprenderà:
-
le
società controllate dallo Stato (per citarne alcune: RAI, ANAS, Poste, Enel,
Eni, Finmeccanica …)
-
le
società controllate di diritto da enti pubblici territoriali (Comuni, Regioni,
ecc..) per esempio le municipalizzate
-
le
società controllate di diritto dai primi due soggetti
-
le
società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE MIB
Inoltre
l'applicazione della ritenuta d'acconto non esenta più dall'applicazione dello
split payment, che dal 01 luglio 2017 riguarderà anche i professionisti.
Quindi fra pochi giorni si allarga, e non di poco, la
possibilità di dover fatturare indicando la dicitura:
“Scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”
Chiarito quanto sopra il primo problema che ci si dovrà
porre è l'individuazione delle società alle quali fatturare con IVA esposta ma
a cui applicare la norma in questione.
Non dovrebbe essere difficile verificare se una società sia
o meno quotata in borsa nel listino FTSE MIB, basterà interrogare un motore di
ricerca o per esempio un sito finanziario come questo:
http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=SPMib.
Anche per le società controllate dallo Stato è disponibile
un elenco sul sito del MEF http://www.mef.gov.it/ministero/struttura/societa-partecipate.html
Sarà forse più difficile individuare le società controllate
dalle società controllate dallo Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali
(perdonate il gioco di parole) ma per fortuna il DEF viene in nostro soccorso
prevedendo che il fornitore (colui che dovrà emettere fattura) può
richiedere al proprio cliente un documento attestante la riconducibilità dello
stesso ai soggetti cui si applica la presente disposizione. È chi è
interpellato è obbligato a rispondere, consentendo così al fornitore di
non incorrere in errore.
In altre parole, nel dubbio chiediamo, e il cliente dovrà
risponderci.
|