28/06/2017
D.L. 50/2017 - IVA:
nuove regole (e meno tempo) per esercitare il diritto alla detrazione
Detrazione dell'IVA
sulle fatture di acquisto. Per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2017 ci
saranno due anni in meno per la registrazione e di conseguenza per
"recuperare" l'IVA pagata ai fornitori. Il diritto alla detrazione
andrà esercitato al più tardi "con la dichiarazione relativa all’anno in
cui il diritto alla detrazione è sorto", ovvero entro la data di
presentazione della dichiarazione IVA. Nulla cambia per le fatture
emesse nel 2015 e 2016, che potranno essere annotate sui registri IVA nel
previgente termine di due anni. Il termine breve si applica,
invece, alle fatture emesse dal 2017. Proviamo a fare un esempio
pratico: le fatture che i nostri fornitori emetteranno il 31 dicembre 2017 arriveranno
sulle nostre scrivanie per la maggior parte a gennaio 2018, e potranno essere
registrate nell'ultima liquidazione IVA dell'anno. Le fatture che, per le cause
più diverse, perverranno nei mesi successivi, dovranno essere registrate e
inserite nella dichiarazione IVA dello stesso anno, quindi entro il 30 aprile
2018. Rimangono ancora da chiarire
alcune modalità tecniche sulle quali non mi dilungo per non annoiarvi, ma è di
tutta evidenza che per le fatture fornitori non consegnate nei primi tre mesi
dell'anno successivo alla data di emissione non si potrà esercitare il diritto
alla detrazione dell'IVA pagata al fornitore. La nuova e più ridotta
tempistica è stata introdotta per ottenere molteplici effetti, tra i quali: Ø "quadratura" delle nuove trasmissioni dei
dati (fatture emesse / fatture ricevute )
Ø contrasto alle frodi in ambito IVA (per esempio: emissione
fattura e mancata annotazione)
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