28/06/2017

D.L. 50/2017 - Tassa "Airbnb" (di particolare interesse per gli intermediari immobiliari)


Anche su sollecitazione delle categorie degli albergatori, che lamentavano una distorsione della concorrenza a causa di locazioni brevi di alloggi turistici offerte da privati attraverso i siti internet, locazioni molto spesso non dichiarate e quindi escluse da tassazione, sono stati introdotti nuovi obblighi e responsabilità in capo a chi queste transazioni intermedia: ovvero agenti immobiliari e gestori di siti internet e piattaforme, anche se residenti all'estero.

 

Definizioni: per locazioni brevi si intendono quelle (ad uso abitativo) di durata non superiore a 30 giorni, "incluse quelle che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online."

 

In questi casi, e per i contratti stipulati a partire dal 01 giugno 2017, gli intermediari dovranno:

Ø  entro il 30 giugno dell'anno successivo comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti (presumibilmente i dati dei contraenti e l'ammontare dei canoni pattuiti)

Ø  qualora intervegano anche nella riscossione dei canoni effettueranno una ritenuta del 21% che sarà d'acconto Irpef, oppure a titolo d'imposta qualora il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca. Inoltre, sempre nel caso l'intermediario intervenga nella riscossione del corrispettivo, è anche responsabile per il pagamento dell'imposta di soggiorno.

 

Nonostante sia previsto un regolamento da emanarsi entro 90 giorni è il caso di notare che queste disposizioni sono già in vigore e si applicano ai contratti stipulati dal 1 giugno 2017.

 

Che dire, in questi mesi abbiamo assistito, e con piacere, alla resa dei conti dei colossi del web nei confronti delle amministrazioni fiscali di diversi Paesi, non escluso il nostro, che chiedevano la giusta tassazione per i profitti conseguiti attraverso la vendita di servizi sul territorio nazionale. Tassazione che fino a poco tempo fa veniva elusa attraverso gli spiragli lasciati dalle normative fiscali, ancora non attrezzate e improntate alla "old economy".

Le amministrazioni fiscali, quando conviene loro, dimostrano di sapersi adeguare molto velocemente, e iniziano a mettere nel mirino la "sharing economy", quello spazio di scambi tra privati favoriti da internet e social media.

Peccato che alcune norme, il cui elenco sarebbe molto lungo, attendono da decenni un adeguamento che sfortunatamente è ben lungi dall'essere una priorità.






 

Studio  dott. Simonini   ragioniere - dottore in economia - tributarista certificato UNI 11511:2013

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Professione disciplinata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013

Associato ANCIT Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani


 

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