09/05/2012 Imposta su immobili e attività finanziarie all'estero - Aggiornamento
Gli italiani che posseggono immobili
allestero, magari acquistati per godersi dei rilassanti periodi di riposo, di
una cosa possono essere certi, che in Italia il fisco non gli consentirà di rilassarsi.
Abbiamo visto in questi anni lestensione
dellobbligo di monitorare il possesso degli immobili allestero, attraverso la
compilazione del modello RW della dichiarazione, a tutti gli immobili senza
distinzione a partire dalla dichiarazione 2009 per il 2008, con la sola
eccezione del limite dei 10.000 euro (per esempio un acquisto di una settimana
di multiproprietà poteva risultare al di sotto della soglia dichiarativa). Si veda
circolare del 11/12/2009
Abbiamo assistito al sorgere di
una nuova imposta, lIvie ovvero limposta sul valore degli investimenti allestero,
dovuta nella misura del 0,76% per gli immobili (come lIMU nazionale) e del 0,1
% sulle attività finanziarie detenute allestero. Chi vuole può rinfrescarsi
con la circolare del 30/12/2011
Ora, con la conversione in legge del D.L. 16/2012, viene ulteriormente modificato
il valore da considerare quale imponibile per gli immobili allestero: il valore
dellimmobile, se lo stesso è ubicato nella Ue o nello Spazio economico
europeo, è dato dal valore catastale se è presente. In assenza del valore
catastale, si considera il costo risultante dallatto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, si considera il valore di mercato dellimmobile nel
Paese estero.
La novità riguarda pertanto coloro che posseggono immobili nei 27 Paesi
appartenenti alla Unione Europea e negli Stati appartenenti alla See (Spazio
economico europeo) ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia (la Confederazione elvetica
è esclusa).
La base imponibile dellIvie è pari al valore
catastale
come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile
e' situato ai
fini dell'assolvimento di imposte
di natura patrimoniale o reddituale
(D.L. 16/2012, Art. 8, comma 15, lett. e).
I contribuenti italiani dovranno armarsi di spirito investigativo
e cercare il modo di ricavare detto valore, per esempio per la Francia si potrebbe
utilizzare quello su cui si basa la taxe
foncière.
Determinato limponibile estero, si calcolerà limposta pari allo 0,76 % e si potrà detrarre lammontare
delleventuale patrimoniale richiesta, o anche dellimposta sul reddito dellimmobile,
pagata nel Paese estero, a questo punto si verificherà se è dovuta limposta
anche in Italia (limporto minimo è 200,00 euro, al lordo però delle imposte
estere).
Resta ancora da chiarire se, qualora non risulti dovuta imposta
andrà comunque compilato il quadro RM della dichiarazione dei redditi; il mio personale
parere è che molto probabilmente sarà richiesto.
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