09/05/2012 Imposta su immobili e attività finanziarie all'estero - Aggiornamento


Gli italiani che posseggono immobili all’estero, magari acquistati per godersi dei rilassanti periodi di riposo, di una cosa possono essere certi, che in Italia il fisco non gli consentirà di rilassarsi.

Abbiamo visto in questi anni l’estensione dell’obbligo di monitorare il possesso degli immobili all’estero, attraverso la compilazione del modello RW della dichiarazione, a tutti gli immobili senza distinzione a partire dalla dichiarazione 2009 per il 2008, con la sola eccezione del limite dei 10.000 euro (per esempio un acquisto di una settimana di multiproprietà poteva risultare al di sotto della soglia dichiarativa). Si veda circolare del 11/12/2009 

Abbiamo assistito al sorgere di una nuova imposta, l’Ivie ovvero l’imposta sul valore degli investimenti all’estero, dovuta nella misura del 0,76% per gli immobili (come l’IMU nazionale) e del 0,1 % sulle attività finanziarie detenute all’estero. Chi vuole può rinfrescarsi con la circolare del 30/12/2011

Ora, con la conversione in legge del  D.L. 16/2012, viene ulteriormente modificato il valore da considerare quale imponibile per gli immobili all’estero: il valore dell’immobile, se lo stesso è ubicato nella Ue o nello Spazio economico europeo, è dato dal valore catastale se è presente. In assenza del valore catastale, si considera il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, si considera il valore di mercato dell’immobile nel Paese estero.

La novità riguarda pertanto coloro che posseggono immobili nei 27 Paesi appartenenti alla Unione Europea e negli Stati appartenenti alla See (Spazio economico europeo) ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia (la Confederazione elvetica è esclusa).

La base imponibile dell’Ivie è pari al valore “… catastale  come  determinato  e rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale …” (D.L. 16/2012, Art. 8, comma 15, lett. e).

I contribuenti italiani dovranno armarsi di spirito investigativo e cercare il modo di ricavare detto valore, per esempio per la Francia si potrebbe utilizzare quello su cui si basa la taxe foncière.

Determinato l’imponibile estero, si calcolerà l’imposta pari allo 0,76 % e si potrà detrarre l’ammontare dell’eventuale patrimoniale richiesta, o anche dell’imposta sul reddito dell’immobile, pagata nel Paese estero, a questo punto si verificherà se è dovuta l’imposta anche in Italia (l’importo minimo è 200,00 euro, al lordo però delle imposte estere).

Resta ancora da chiarire se, qualora non risulti dovuta imposta andrà comunque compilato il quadro RM della dichiarazione dei redditi; il mio personale parere è che molto probabilmente sarà richiesto.



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